Art. 1. Definizioni e disposizioni generali

1. GARDA DOLOMITI AZIENDA PER IL TURISMO S.p.A. (APT), C.F. e P. IVA 01855030225, con sede legale in 38066 Riva del Garda (TN) Italia, Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare, 5 tel. +39 0464 554444 mail amministrazione@gardatrentino.it PEC gardatrentino@pec.gardatrentino.it è l’organizzatore (Organizzatore) della manifestazione Bike Festival Riva nominata negli atti di registrazione e nella mail di conferma (Manifestazione).

2. Le presenti condizioni generali di contratto di assegnazione spazi espositivi e dei servizi collegati (Condizioni di esposizione) si intendono valide per la manifestazione Bike Festival Riva.

3. Le presenti condizioni sono consultabili al seguente indirizzo bikefestivalriva.com/cgc . Esse si considerano conosciute nella versione aggiornata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice civile italiano, non appena pubblicate.

4. La regolamentazione dello svolgimento delle singole Manifestazioni e dei servizi inerenti è contenuta negli specifici regolamenti pubblicati a cura di APT sul proprio sito o su altri siti collegati. In caso di conflitto fra le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di esposizione ed i regolamenti delle singole Manifestazioni prevarranno le presenti disposizioni.

5. Lo spazio espositivo, anche se allestito (Stand) viene assegnato dall'Organizzatore per la sola durata della Manifestazione cui l’Espositore è iscritto. Trattandosi di locazione per esigenze transitorie, è esclusa ogni possibilità di prosecuzione e/o rinnovazione automatica del rapporto oltre la durata della Manifestazione. Nessun vincolo può sorgere sulla posizione dello spazio espositivo che viene, di anno in anno, assegnato dall'Organizzatore che si riserva comunque la possibilità di modificare in ogni momento la posizione e la dimensione dello spazio assegnato ove ciò si rendesse necessario per ragioni/esigenze economico-organizzative, assicurative, di ordine pubblico ecc..

Art. 2. Stipula del contratto

1. Tramite registrazione su www.online-registration.de/partner viene generata ed inviata una richiesta giuridicamente vincolante per l’acquisto delle prestazioni contrattuali dell’Organizzatore alle rispettive condizioni vigenti. Le prestazioni contrattuali contenute nell’offerta sono le prestazioni scelte dall’Espositore durante la registrazione alla Manifestazione.

2. La decisione di stipulare il contratto rimane a discrezione dell’Organizzatore. Solo con l’invio della conferma di prenotazione da parte dell’Organizzatore all’indirizzo fornito nel corso della procedura di registrazione si considera stipulato un contratto tra l’Organizzatore e l’Espositore avente per oggetto le prestazioni contrattuali per la singola Manifestazione (contratto di esposizione).

3. La parte contraente dell’Organizzatore è l’Espositore. Con l’invio della richiesta, il mittente dichiara di essere autorizzato alla stipula del contratto di esposizione per conto dell’Espositore. Le dichiarazioni ed i dati personali forniti in sede di registrazione sono trattati per le finalità dell’esecuzione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell’Organizzatore si trovano qui bikefestivalriva.com/it/privacy

4. Gli accordi accessori, le modifiche o le integrazioni del contratto necessitano della conferma scritta dell’Organizzatore per divenire efficaci. Ciò vale anche per la modifica del presente paragrafo 2.4. Resta salva la preminenza degli accordi individuali.

Art. 3. Spazio, estensione e allestimento dello stand

1. L’assegnazione dello spazio dello stand avviene a cura dell’Organizzatore. Gli spazi degli stand sono assegnati a discrezione dell’Organizzatore. Per quanto possibile si terrà conto di eventuali richieste dell’Espositore.

2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare successivamente lo spazio dello stand assegnato, qualora ciò risultasse necessario in considerazione di tutte le circostanze del caso (ad esempio, a causa di requisiti amministrativi o esigenze specifiche della manifestazione).

3. Salvo diversa pattuizione espressa, la consegna dello spazio dello stand non include gli allestimenti. Eventuali materiali per lo stand possono essere noleggiati dall’Organizzatore, con riserva di disponibilità, dietro pagamento aggiuntivo.

4. Lo spazio espositivo assegnato e qualsiasi materiale per lo stand fornito dall’Organizzatore devono essere immediatamente ispezionati all’atto della consegna per verificare la presenza di eventuali vizi e/o danni. I vizi/danni riscontrati devono essere verbalizzati e, se possibile, eliminati dalle parti.

5. Senza previo consenso scritto dell’Organizzatore, l’Espositore non ha facoltà di spostare, cambiare, condividere, cedere del tutto o in parte a terzi o sublocare dietro pagamento lo spazio assegnato e/o lo stand allestito. L’ampliamento dello spazio dello stand prenotato necessita del previo consenso dell’Organizzatore e avviene, salvo accordi diversi, con il ricalcolo sulla base del prezzo al metro quadro pattuito nel contratto. La violazione comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 12.

6. L’Organizzatore si riserva il diritto di limitare in misura trascurabile lo spazio assegnato per ragioni di natura spaziale/tecnica senza che da ciò scaturisca alcun diritto in capo all’Espositore. Lo stesso si applica a limitazioni minime dello stand dovute ad oggetti sporgenti, pilastri, aste di bandiere, pali della luce e simili particolarità del luogo.

Art. 4. Allestimento / disallestimento dello stand e obbligo di servizio

1. L’Espositore è tenuto ad allestire lo stand per l’uso entro 2 ore prima dell’inizio della Manifestazione (salvo diverso accordo) e a presenziare e gestirlo durante l’intero orario di apertura della Manifestazione avvalendosi di personale competente. L’Espositore è perentoriamente invitato ad evitare il disallestimento precoce e/o la mancata occupazione dello stand. Per le attività di riassortimento materiali dello spazio espositivo assegnato non vi è la possibilità di accedere con veicoli nell'area interna alla Manifestazione salvo deroga espressa dell’Organizzatore; le predette attività dovranno essere effettuate con carrelli nel rispetto della normativa antiinfortunistica.

2. Lo stand, anche quanto non allestito dall’Organizzatore in forza di specifico accordo per il relativo servizio aggiuntivo, deve corrispondere al modello per il quale l’Organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo. Non sono consentite modifiche strutturali (per mezzo di trapano, sega, ecc.), nonché la tinteggiatura permanente, la stampa o l’incollaggio del materiale consegnato dall’Organizzatore e/o proprio dello spazio dello stand.

3. Gli allestimenti, incluse eventuali installazioni tecniche, devono soddisfare i requisiti di legge e/o le norme amministrative (diritto edilizio, protezione antincendio, ecc.). In particolare le vie di fuga, i dispositivi di sicurezza e di distribuzione dell’energia e/o la segnaletica non devono essere coperti né ostruiti.

4. Durante lo svolgimento della Manifestazione, l’Espositore avrà cura di mantenere sempre i propri spazi espositivi, inclusi gli allestimenti, in condizioni di ordine e pulizia. Eventuali molestie e/o contaminazioni provenienti dal proprio spazio dello stand (ad es. volantini abbandonati) devono essere immediatamente rimossi dall’Espositore.

5. Lo spazio dello stand deve essere completamente liberato entro 6 ore dal termine della Manifestazione (salvo accordi diversi) e restituito all’Organizzatore nelle condizioni in cui è stato preso in consegna. Oggetti e rifiuti introdotti devono essere regolarmente rimossi senza lasciare residui e i danni devono essere riparati a regola d’arte. In caso di mancata osservanza di quanto precede, previa comunicazione ufficiale, l’Organizzatore ha la facoltà di applicare una penale, fatti salvi gli altri diritti risarcitori, secondo quanto previsto dal seguente art. 12. Rimane fermo che l'inosservanza da parte dell'Espositore delle prescrizioni di cui alle presenti Condizioni di esposizione dà luogo alla non assegnazione o alla chiusura dello spazio assegnato che deve essere comunque sgombrato entro le 6 ore successive al termine della Manifestazione o all'emissione della comunicazione ufficiale dell'Organizzazione. Trascorso tale termine, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutte le merci da esposizione che si trovano all'interno dello spazio espositivo assegnato saranno rimossi e immagazzinati da parte dell'Organizzazione, senza alcuna responsabilità invocabile da parte dell’Espositore per eventuali danni e/o furti ai medesimi. L'Espositore inadempiente ha tempo 15 (quindici) giorni dal termine di chiusura della Manifestazione fieristica per richiedere la restituzione dei predetti materiali e merci rimossi ed immagazzinati, previo pagamento all'Organizzazione di ogni somma dalla stessa vantata, comprese le spese di rimozione e stoccaggio in magazzino, eventualmente sostenute dall’Organizzazione in conseguenza del comportamento dell’Espositore. Trascorso tale periodo, l'Organizzazione provvederà allo smaltimento dei materiali e delle merci senza dover corrispondere alcuna somma all'Espositore.

6. L’Organizzatore ha il diritto di richiedere all’Espositore una rappresentazione visiva preliminare (rendering) dello stand. Il rendering dello spazio dello stand deve essere in tal caso messo a disposizione dell’Organizzatore nel profilo cliente tramite upload in formato PDF.

Art. 5. Allacciamento alle reti elettrica ed idrica

1. Se l’Espositore desidera l’allacciamento alla rete elettrica e/o idrica dovrà indicarlo all’atto della registrazione e riceverà tali servizi a pagamento da parte dell’Organizzatore nello spazio dello stand. L’Organizzatore non risponde di interruzioni o di irregolarità della potenza dell’erogazione dell’acqua o della corrente elettrica.

2. Le spese accessorie per la corrente elettrica e l’acqua sono a carico dell’Espositore se non pattuito diversamente e saranno calcolate nella misura prevista dal contratto.

3. In caso di possibilità di attivazione di un collegamento Internet nel periodo di svolgimento della Manifestazione, ciascun Espositore è responsabile della protezione dell’elaborazione elettronica dei dati (ad es. per mezzo di software antivirus, firewall). Non si risponde di eventuali danni.

Art. 6. Utilizzo delle prestazioni contrattuali

1. L’Espositore riceve le prestazioni contrattuali (spazio espositivo ed eventuali servizi aggiuntivi) esclusivamente ad uso dell’impresa registrata e per i suoi prodotti/servizi. Senza il previo consenso dell’Organizzatore, l’Espositore non ha facoltà di cedere a terzi, né a titolo gratuito né a pagamento, le prestazioni contrattuali (interamente o in parte), né di utilizzarle direttamente per terzi. In caso di consenso, l’Espositore risponde in proprio del fatto compiuto e degli oneri economici dei terzi da lui autorizzati.

2. L’Espositore riceve lo spazio dello stand esclusivamente per lo svolgimento dei colloqui con la clientela, la vendita di prodotti e per le finalità di presentazione dei propri servizi. L’utilizzo deve avvenire il più possibile nel rispetto degli altri espositori, dei visitatori e dello svolgimento della Manifestazione nel suo complesso. É obbligatorio osservare al riguardo le direttive dell’Organizzatore. La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori, così come l'esecuzione di musiche di sottofondo e il funzionamento di strumenti quali radio, TV, filo diffusione, magnetofoni e simili, è soggetta alla preventiva autorizzazione della SIAE ed al relativo pagamento dei diritti d'autore a carico dell’Espositore. La violazione di tutte le disposizioni sopra indicate comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 12, ferme le sanzioni di legge.

3. L’Espositore usufruirà delle prestazioni contrattuali dell’Organizzatore esclusivamente nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia fiscale e tributaria e/o delle norme amministrative ed antiinfortunistiche, nonché delle regole specifiche della singola Manifestazione (quali, ad es., gli orari di apertura, il volume degli altoparlanti ecc.) e in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi. È vietato l’uso per scopi politici, religiosi e/o ideologici degli spazi espositivi. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in relazione alla Manifestazione, con l'indicazione dei rischi delle attività, verrà consegnato all’Espositore successivamente alla stipula del Contratto e prima dell’inizio delle operazioni di allestimento. Qualora l’Espositore rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà provvedere ad integrarlo e a riconsegnarlo entro l’inizio delle operazioni di allestimento all’Organizzazione. L’Organizzatore ha facoltà di interdire utilizzi non conformi a quanto precede senza che questo possa pregiudicare il diritto al compenso dell’Organizzatore e/o giustificare pretese di qualsiasi natura da parte dell’Espositore. La violazione comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 12. Resta salvo il diritto dell’Espositore di utilizzare le prestazioni secondo quanto previsto dal contratto. L’Espositore manleva l’Organizzatore su semplice richiesta da tutti i danni, le spese (incluse le spese legali) e/o gli oneri derivanti da rivendicazioni avanzate da terzi nei confronti dell’Organizzatore per ragioni legate all’utilizzo non conforme al contratto da parte dell’Espositore.

4. Per effettuare attività di vendita e/o somministrazione di cibi e bevande è necessario darne preventiva comunicazione all’Organizzazione che invierà all’Espositore interessato la relativa modulistica ai fini dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione comunale. La documentazione dovrà essere compilata e consegnata per tempo all’Organizzatore a cura dell’Espositore che provvederà ai relativi incombenti dietro pagamento del corrispettivo come previsto dal Contratto.

5. È fatto obbligo all’Espositore di stipulare, a propria cura e spese, per tutto il periodo della Manifestazione, adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), per tutti i danni che potrebbero occorrere a persone e/o cose durante lo svolgimento della Manifestazione, con clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia di assicurazioni nei confronti dell’Organizzazione. La copertura assicurativa di responsabilità civile di cui al presente comma deve includere specificamente una clausola che prevede la qualifica di “terzi” e di “terzi” fra loro per tutti i soggetti partecipanti alle prestazioni dedotte nel contratto (inclusi dipendenti, collaboratori, incaricati dell’Espositore) per danni tra loro stessi arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi soggetti. L’Espositore, se richiesto, ha l'obbligo di consegnare all’Organizzatore le predette polizze al fine di dimostrare l'esistenza e la validità delle coperture assicurative.

6. L’utilizzo delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alla distribuzione di materiale pubblicitario o di campioni di prodotti, è limitato allo spazio dello stand. Stimoli acustici e/o visivi (ad es. musica, laser) che si propagano al di fuori dello spazio dello stand non sono consentiti. La reiterata violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 12.

7. L’Espositore riceve per i dipendenti dello stand il numero di pass espositore gratuiti fissato nel contratto. I pass espositore devono essere sempre indossati ed essere ben visibili, devono essere esibiti all’Organizzatore su sua richiesta e sono validi solo durante la Manifestazione, ivi incluse le fasi di allestimento e disallestimento. La cessione a terzi e/o gli abusi in genere sono severamente proibita e comporteranno il ritiro dei pass oltre che l’applicazione della penale di cui all’art. 12.

8. L’autorizzazione per la realizzazione di foto e filmati di carattere commerciale nel luogo di svolgimento della Manifestazione è concessa dall’Organizzatore solo a determinate persone. L’Organizzatore ha facoltà di utilizzare senza alcuna restrizione il materiale così prodotto.

9. Tenendo conto ogni volta della situazione attuale in relazione alla pandemia da COVID 19 o sue varianti/derivazioni o altri fatti di forza maggiore che si dovessero verificare in concomitanza col momento in cui si svolge la Manifestazione, l’Organizzatore si riserva il diritto di adottare misure limitative, protettive o igieniche (ad es. distanziamento, contingentamento degli ingressi, mascherina, igienizzante per le mani, divieto di somministrazione di bevande, barriere protettive in plexiglass ecc); i rispettivi costi sono a carico dell’Espositore limitatamente allo spazio del proprio stand. Tali misure giustificano una modifica o il recesso/la risoluzione del contratto in presenza delle condizioni previste dagli art. 1463 e 1464 del codice civile italiano.

Art. 7. Sorveglianza

1. La conservazione del materiale espositivo e pubblicitario, di campioni di prodotto e altri oggetti avviene a rischio dell’Espositore. Non è garantita la chiusura dello spazio dello stand. L'Espositore manleva espressamente l'Organizzatore da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o furti subiti nel corso della Manifestazione fieristica.

2. L’Organizzatore è responsabile della sorveglianza e della custodia dello stand e di tutti gli oggetti presenti. Ciò vale anche durante le fasi di allestimento e disallestimento. La sorveglianza dello stand non è offerta dall’Organizzatore, salvo qualora gli venga richiesto di predisporre una sorveglianza aggiuntiva. Il costo di tale servizio sarà addebitato all’Espositore nella misura prevista dal contratto.

Art. 8. Disponibilità delle aree espositive e degli spazi comuni, diritti e obblighi delle parti.

1. Nel caso di aree espositive all’aperto, il possesso giuridico del luogo di svolgimento della Manifestazione, ivi compresi gli spazi di allestimento durante le fasi di allestimento e disallestimento dei singoli stand, rimane in capo all’Organizzatore. Gli stand rimangono in possesso ed in custodia dei singoli Espositori per il tempo corrispondente all’intera durata della Manifestazione.

2. Durante detto periodo, ivi comprese le fasi di allestimento e disallestimento, devono essere rispettate le disposizioni dell’Organizzatore, dei suoi rappresentanti e dipendenti fermo restando la responsabilità esclusiva degli Espositori per quanto riguarda la sicurezza dei propri beni e dei propri lavoratori.

3. La circolazione con veicoli a motore all'interno dell’area della manifestazione è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della Manifestazione stessa. I veicoli a motore elettrico o a pedali devono essere condotti a mano o ad andatura estremamente limitata, dando comunque sempre la precedenza ai pedoni. I trasgressori saranno allontanati.

4. L’Organizzatore ha facoltà di far rimuovere oggetti espositivi dallo stand qualora la loro esibizione violi il diritto vigente, la sicurezza, il buon costume, le condizioni o il programma della Manifestazione, salva l’applicazione della penale prevista dall’art. 12.

Art. 9. Responsabilità dell’Organizzatore

1. La responsabilità dell’Organizzatore è limitata alle attività organizzative generali e non si estende né alle singole attività poste in essere dagli Espositori, né dal pubblico/partecipanti nei confronti di questi ultimi. In considerazione poi della natura dell’attività oggetto della Manifestazione e dei luoghi ove essa si svolge, la responsabilità dell’Organizzatore s’intende limitata al dolo o alla colpa grave dei propri rappresentanti o preposti.

2. In particolare l’Organizzatore non risponde di eventi esterni che non è in grado di influenzare, quali ad es. divieti o limitazioni delle manifestazioni previsti dalla legge, da norme amministrative o di altro genere, sciopero, serrata, calamità naturali, eventi meteorologici o atti di violenza. Qualora le prestazioni non possano essere eseguite per tali motivi, le parti sono esonerate dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali e ciascuna di esse sostiene le rispettive spese o gli oneri sostenuti. Lo stesso vale nel caso in cui all’Organizzatore non sia concesso di eseguire le prestazioni in virtù del dovere di rispettare i diritti, le pretese legittime e gli interessi di terzi, come ad es. a causa dell’attuale situazione pandemica.

Art. 10. Condizioni di pagamento

1. Se non altrimenti pattuito espressamente, i pagamenti concordati devono essere versati all’Organizzatore interamente senza detrazioni entro due settimane dall’emissione della fattura ovvero, nel caso di prenotazioni con breve preavviso, entro l’inizio della Manifestazione. In caso di inosservanza del termine di pagamento pattuito, l’Organizzatore ha facoltà, fatti salvi gli altri diritti, a negare la fornitura delle prestazioni contrattuali. Al ritardo si applicano gli interessi di mora commerciali di cui al Decreto legislativo n. 231/2002.

2. Se non altrimenti pattuito espressamente, tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA e di eventuali costi derivanti dall’utilizzo delle prestazioni contrattuali. Trattandosi, nel caso della locazione di spazi per l’allestimento di stand fieristici, di attività accessoria all’attività svolta dall’organizzatore della Manifestazione, l’IVA nei confronti dell’Espositore sarà esposta se ed in quanto dovuta nei e nelle forme del paese di origine o di stabilimento dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 633/72.

3. In caso di mancato utilizzo da parte dell’Espositore di alcune o di tutte le prestazioni contrattuali resta salvo il diritto alla remunerazione per l’Organizzatore, eccetto qualora il mancato utilizzo sia riconducibile alla sua responsabilità. L’Organizzatore non è tenuto a sollecitare l’utilizzo delle sue prestazioni da parte dell’Espositore.

Art. 11. Annullamento

1. L’Espositore ha facoltà di annullare il contratto di esposizione entro e non oltre 2 settimane prima della Manifestazione comunicandolo all’Organizzatore per iscritto a mezzo posta o mail/PEC. In caso di tale annullamento l’Espositore è tenuto a rimborsare i seguenti costi:

• Annullamento entro 42 giorni di calendario prima del primo giorno della Manifestazione: 25% del compenso pattuito

• Annullamento entro 14 giorni di calendario prima del primo giorno della Manifestazione: 75 % del compenso pattuito

• Annullamento a meno di 14 giorni di calendario prima del primo giorno della Manifestazione: 100 % del compenso pattuito

Art. 12. Penale

1. Qualsiasi violazione degli obblighi dell’Espositore contenuta negli art. 3, 4, 6 e 8 comporterà il versamento da parte dell’Espositore all’Organizzatore di una penale di EUR 500 (penale di inadempimento). Restano salvi gli altri diritti dell’Organizzatore, quali ad es. il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 13. Utilizzo del logo

1. I loghi delle aziende espositrici possono essere riprodotti dall‘Organizzatore in pubblicazioni collegate alla Manifestazione (ad es. brochure degli espositori, catalogo della fiera, siti web, ecc.). A tal fine l‘Espositore dovrà inviare il proprio logo all‘Organizzatore in formato elettronico con una risoluzione adeguata. Il logo della Manifestazione è di proprietà esclusiva dell‘Organizzatore e può essere utilizzato dall‘Espositore in forma otticamente invariata, ad esempio per pubblicizzare la sua presenza in fiera. Il logo della Manifestazione può essere utilizzato solo in questo contesto.

Art. 14. Norme finali

1. L‘Espositore non è autorizzato a cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto, a metterli a disposizione di terzi e/o ad utilizzarli per terzi senza il previo consenso scritto dell‘Organizzatore.

2. L‘Espositore può scalare i crediti dell‘Organizzatore derivanti dal presente contratto o esercitare un diritto di riduzione o di compensazione solo se il suo credito è incontestato o è stato accertato in giudicato.

3. Le parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo sul contenuto del presente contratto, in particolare sulle prestazioni dovute. Ciò non vale per le persone che sono autorizzate a venire a conoscenza delle informazioni e che sono legalmente o contrattualmente obbligate a mantenere la riservatezza, o nella misura in cui ciò sia in contrasto con l‘esercizio dei propri diritti.

4. Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto siano o diventino invalide, la validità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata. In luogo della disposizione non valida si applica la regolamentazione giuridicamente efficace che si avvicina maggiormente allo scopo della disposizione non valida.

5. L’Organizzatore, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello Organizzativo Gestionale – MOG  partner.gardatrentino.it/it/organizzazione-trasparente/organizzazione”), nonché un proprio Codice Etico. L’Espositore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dall’Organizzatore e pubblicato sul suo sito web e di impegnarsi, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli ai sensi del MOG, darà luogo alla risoluzione del contratto.

6. Il contratto e tutte le controversie in materia sono soggetti esclusivamente al diritto Italiano. Foro competente esclusivo per tutte le controversie legali derivanti da e/o in relazione al rapporto contrattuale è quello di Rovereto (TN) con esclusione di tutti gli altri fori facoltativi.

Versione 2024 rev. 02 dd. 02.10.23 – evento Bike Festival 2024

Grazie

Grazie per la tua registrazione!

Qualcosa è andato storto

Riprova

Grazie

La tua richiesta è stata inviata correttamente e le risponderemo al più presto. Una copia dei dati che ci ha fornito è stata inviata al Suo indirizzo email.